“Fondazione IRC Italian Resuscitation Council ETS”
Articolo 1. Denominazione, sede e durata
Italian Resuscitation Council, associazione riconosciuta, costituisce la “Fondazione IRC Italian Resuscitation Council” d’ora in poi denominata “Fondazione”, della quale è socio fondatore.
La Fondazione ha sede legale in Bologna in via della Croce Coperta 11 e potrà istituire sedi operative, oltre che variare quella principale. Lo spostamento della sede legale all’interno del Comune non comporta modifica del presente statuto.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
La Fondazione risponde ai principi disciplinati dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 c.d. Codice del Terzo Settore (d’ora in poi CTS), pertanto, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione IRC Italian Resuscitation Council – ETS”.
Articolo 2. Scopi ed attività
La fondazione non ha scopo di lucro e nasce con l’intento di integrare e completare le attività proprie dell’associazione Italian Resuscitation Council che promuove la salvaguardia della vita umana tramite la diffusione della rianimazione cardiopolmonare, promuovendo il supporto ai sopravvissuti all’arresto cardiaco.
La fondazione, quindi, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 lett. a), c) ed m) del CTS:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e s.m.i;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
In particolare la Fondazione Italian Resuscitation Council si propone di:
- supportare il disagio dei sopravvissuti ad arresto cardiaco e delle loro famiglie offrendo supporto psicologico, creando una rete informativa e coinvolgendo le istituzioni nelle problematiche specifiche;
- supportare il disagio dei familiari e di chi ha partecipato alla rianimazione di soggetti deceduti a seguito di arresto cardiaco;
- supportare la ricerca nell’ambito delle problematiche neuropsicologiche dei sopravvissuti da arresto cardiaco con particolare interesse verso:
– caratterizzazione epidemiologica delle possibili condizioni neuropsicopatologiche del sopravvissuto: deficit cognitivi, dell’apprendimento e della memoria; sindrome post traumatica da stress; disturbi dell’adattamento; disturbi di ansia; e disturbi dell’umore;
– valutazione della qualità della vita tramite test di auto-valutazione soggettiva da parte del sopravvissuto e valutazioni oggettive da parte di clinici;
– valutazione dell’accettazione e dell’impegno richiesto a quanti assistono, compresi i soccorritori;
– valutazione dell’efficacia dei test di valutazione per l’individuazione del disagio neuropsicologico del sopravvissuto;
– valutazione dell’efficacia degli interventi disponibili per il supporto psicologico del sopravvissuto e dei familiari;
– identificazione e valutazione di nuovi interventi miranti alla riduzione delle conseguenze neuropsicopatologiche a carico del sopravvissuto e comunque per il supporto psicologico del sopravvissuto e dei familiari.
Per perseguire i propri scopi, la Fondazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- promuovere un registro Italiano dei sopravvissuti ad arresto cardiaco;
- sviluppare materiale informativo che guidi i sopravvissuti e le loro famiglie nel percorso di riabilitazione e di reinserimento nella vita attiva e di relazione;
- offrire supporto psicologico ai sopravvissuti, alle loro famiglie e ai soccorritori sia direttamente sia a distanza;
- organizzare occasioni di incontro fra i sopravvissuti ad arresto cardiaco e le loro famiglie al fine di costituire gruppi trasversali di supporto;
- organizzare una rete istituzionale di supporto ai sopravvissuti ad arresto cardiaco;
- diffondere una cultura mirante al contenimento degli effetti negativi sul sopravvissuto dell’arresto cardiaco e comunque a una migliore gestione delle conseguenze dell’arresto sul sopravvissuto stesso;
- organizzare iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni e del mondo sanitario ai temi vissuti come più stressanti dai sopravvissuti all’arresto cardiaco e dalle loro famiglie.
La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 3. Attività diverse, secondarie e strumentali e raccolta fondi
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 2 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e in conformità con i criteri e limiti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 CTS, ed in particolare:
- acquisire immobili (acquisto, locazione, leasing, comodato) da utilizzare per gli scopi statutari e/o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- acquistare beni mobili, impianti, attrezzature e materiali da utilizzare per l’espletamento delle attività istituzionali;
- acquisire partecipazioni societarie;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari e richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- investire eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- acquisire diritti d’autore, marchi e brevetti sulle opere dell’ingegno nei settori attinenti allo scopo e/o alle attività istituzionali di cui ai punti precedenti;
- assumere personale e stipulare contratti di collaborazione;
- intraprendere qualsiasi altra attività idonea, anche indirettamente, al raggiungimento dello scopo istituzionale;
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione (o Consiglio dei Saggi).
La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 CTS, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
Articolo 4. Patrimonio
La Fondazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per garantirne il funzionamento, il socio fondatore dota la Fondazione di un patrimonio iniziale costituito da Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero euro).
Il patrimonio della fondazione sarà inoltre costituito da:
– beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e destinate a patrimonio;
– contributi o elargizioni di persone fisiche o enti pubblici o privati, espressamente destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;
– somme derivanti dai redditi non utilizzati e destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione.
Al fine di perseguire lo scopo e realizzare le attività istituzionali, la Fondazione disporrà del fondo di gestione costituito da:
– redditi derivanti dal proprio patrimonio, di cui al presente articolo;
– ricavi derivati dalle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse, di cui agli artt. 2-3;
– dalla raccolta fondi di cui all’art. 3 e, comunque, dai contributi o donazioni di persone fisiche o enti pubblici o privati, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio della Fondazione.
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto.
Articolo 5. Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio dei Saggi);
– il Presidente;
– il Vice presidente;
– il Segretario;
– l’Organo di controllo/Revisore dei Conti.
Articolo 6. Il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio dei Saggi)
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di membri da un minimo di cinque a un massimo di nove e, salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al sesto esercizio successivo alla loro nomina.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo del socio fondatore Associazione Italian Resuscitation Council, che ne stabilisce anche il numero, e possono essere nominati anche per più di un mandato.
Requisiti indefettibili per rivestire la carica di Consigliere sono: essere stato eletto dall’Assemblea dei soci di Italian Resuscitation Council membro del Consiglio Direttivo per almeno tre mandati e aver effettivamente assolto l’incarico per tutta la durata del mandato, oppure, aver rivestito ed effettivamente completato l’incarico di membri del Consiglio direttivo di Italian Resuscitation Council per almeno due mandati dei quali almeno uno come Presidente, vice-Presidente, Segretario, Coordinatore del Comitato Scientifico o Coordinatore del Comitato Formazione.
Qualora un socio di Italian Resuscitation Council acquisisca le caratteristiche suddette nel corso degli anni potrà essere nominato dall’Associazione a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
In prossimità della scadenza di mandato e/o quando se ne verifichi la necessità, Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione IRC, valutati i bisogni, le caratteristiche, i profili professionali e di competenze necessari, propone al Consiglio Direttivo dell’Associazione il rinnovo delle cariche e/o la nomina di uno o più nuovi consiglieri. Il Consiglio Direttivo dell’associazione, verificato il possesso dei requisiti stabiliti nel presente statuto, provvederà al rinnovo dei Consiglieri in scadenza di mandato e/o alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRC.
I membri che vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione IRC in sostituzione di membri dimissionari, revocati o deceduti, durante lo svolgimento dei sei anni di un mandato, rimarranno in carica sino alla prima scadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione risulti al di sotto del numero minimo di consiglieri (cinque) previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italian Resuscitation Council provvederà alla nomina dei consiglieri mancanti, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto, anche senza una richiesta diretta da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 26, 6° comma, CTS, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore devono chiederne l’iscrizione nel predetto Registro, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, a uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori interni o esterni della Fondazione, precisandone i limiti nell’atto di delega, ma le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche o, successivamente all’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, se non sono iscritte nel predetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I membri del Consiglio di Amministrazione prestano la propria opera a titolo gratuito e non possono rivestire cariche di alcun tipo negli organi dell’Associazione Italian Resuscitation Council. Tuttavia, i membri del Consiglio di Amministrazione possono, in quanto soci di Italian Resuscitation Council, essere eletti nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italian Resuscitation Council, ma tale nomina determinerà la decadenza automatica della carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
– decidere gli indirizzi della Fondazione e programmarne le attività;
– amministrare il patrimonio della Fondazione sia per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, sia per la ripartizione di tali rendite fra le diverse sezioni attraverso cui la Fondazione perseguirà i propri scopi;
– predisporre il bilancio di esercizio e, qualora ricorrano i presupposti di legge ex art. 14 CTS, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
– qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.
– approvare entro il mese di maggio il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– deliberare l’assunzione di collaboratori, consulenti, dipendenti, borsisti, determinandone le relative retribuzioni;
– chiedere contributi e finanziamenti agli Enti statali, provinciali, regionali e comunitari, in base alle norme e alle disposizioni di legge;
– decidere l’accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi, elargizioni;
– autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi e altre strutture associative come Enti pubblici e privati, organismi e persone giuridiche in genere;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle attività istituzionali;
– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Fondazione nonché nominare il Revisore dei Conti;
– deliberare lo scioglimento e nominare un liquidatore;
– determinare in caso di scioglimento, a quale altro Ente del Terzo settore devolvere i beni della Fondazione;
– compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.
Per disciplinare lo svolgimento dell’attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può inoltre definire regolamenti, procedure e protocolli interni.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato dal Presidente, almeno quindici giorni prima della riunione, con lettera, fax o e-mail, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare le modifiche al presente statuto, da presentare all’approvazione dell’autorità tutoria, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi membri.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario.
Articolo 7. Il Presidente e vice Presidente
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Fondazione.
Il Presidente, il vicepresidente e il Segretario restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
Articolo 8. Il Segretario
Il Segretario svolge ogni funzione a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario provvede in ogni caso alla tenuta dei libri contabili e agli atti incombenti di carattere contabile, amministrativo e fiscale, sui quali riferisce al Consiglio di Amministrazione.
Al Segretario è consentito, per le funzioni di sua competenza e nei limiti delle disponibilità concesse dal Consiglio di Amministrazione, di avvalersi della collaborazione di professionisti estranei alla Fondazione.
Articolo 9. Organo di Controllo – Revisore dei Conti.
Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione è affidato a un organo di controllo che può essere monocratico o collegiale, cui è affidata, ex art. 30, comma 6, CTS, anche la revisione legale dei conti.
La Fondazione può nominare alternativamente un Organo di Controllo collegiale, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ovvero, un Organo di Controllo monocratico, purché sia un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
L’Organo di Controllo/Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
Articolo 10. Libri sociali
La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.
E’ diritto del fondatore Italian Resuscitation Council, ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 15 CTS – ove esistenti – di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno 10 giorni.
Articolo 11. Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
La Fondazione, predisporrà, al termine di ogni esercizio, un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste a bilancio, l’andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida tempo per tempo vigenti. Inoltre, la Fondazione, qualora abbia entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti di Organi di amministrazione o controllo.
Il Segretario, con l’ausilio di un consulente fiscale, redige il bilancio, ovvero, laddove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, in conformità alla modulistica adottata, ai sensi dell’art. 13, 3° comma CTS, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 5 marzo 2020, documentando, nei documenti allegati al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 4; lo sottopone a verifica dell’Organo di Controllo/Revisore dei Conti per eventuali correzioni/integrazioni; una volta ottenuta la ratifica del Revisore dei Conti, lo propone al Consiglio di Amministrazione, che, entro il 31 maggio di ogni anno, lo approva; il bilancio, qualora la Fondazione non sia iscritta nel Registro delle Imprese, deve essere depositato presso il competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, successivamente all’iscrizione dell’ente nel predetto registro.
E’ fatto comunque obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie, nell’ottica dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di quelle a esse direttamente connesse, ovvero, per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, nonché per lo sviluppo e il potenziamento delle attività della Fondazione e per l’acquisto di beni strumentali.
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto.
Articolo 12. Estinzione/scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa dipenda, vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo positivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni individuate dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.
Articolo 13. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni di attuazione del Codice Civile in materia di Fondazioni, nonché alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore in quanto applicabili.